(massima n. 1)
Quando il comportamento di aggressione all'incolumitą fisica del pubblico ufficiale non sia diretta a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgaritą ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attivitą dell'ufficio o del servizio, la condotta violenta non integra il delitto di cui all'art. 336 c.p., ma una volta abrogato il delitto di oltraggio di cui all'art. 341 c.p. i pił generali reati di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualitą delle persone offese, per la cui procedibilitą č necessaria la querela.