(massima n. 1)
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 c.p., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio ex ante tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la minaccia ben può assumere le connotazioni del riferimento indiretto o semplicemente allusivo, ritenendo idonea a coartare la libertà morale del presidente di un collegio di Corte di assise di appello la minaccia — peraltro aggravata dalla natura e dal movente mafiosi della condotta — posta in essere nell'ambito di un colloquio volto a condizionare — il giorno precedente la camera di consiglio — la formazione del suo libero convincimento attraverso l'assunzione di un atteggiamento decisorio compiacente o comunque non rigoroso nei confronti degli imputati di un grave delitto di omicidio, in quanto esponenti di rilievo di un'associazione criminale di stampo mafioso).