(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso gli estremi della minaccia indiretta ai carabinieri intervenuti su richiesta dell'imputato per far cessare i rumori provenienti da un locale, osservando che la minaccia di farsi giustizia sommaria da sé, con atti inconsulti consistenti nella violenza su cose di terzi, è del tutto generica e inidonea ad incidere sugli atti che i pubblici ufficiali stavano compiendo nell'esercizio delle loro funzioni).