(massima n. 2)
Nel delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia costitutiva del reato viola un bene giuridico specifico, e cioè l'interesse dello Stato al normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, oltre quello concernente la libertà morale e l'incolumità fisica dell'individuo, ed inoltre, il soggetto passivo di tale reato è essenzialmente un pubblico ufficiale.