(massima n. 1)
Il delitto di violenza a pubblico ufficiale non ha come sua obiettivitā giuridica la tutela della incolumitā fisica del pubblico ufficiale, bensė la libertā del medesimo al compimento degli atti del suo ufficio. Integra, pertanto, il delitto de quo qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertā morale del soggetto passivo. (Nella specie č stato ritenuto delitto di cui all'art. 336 c.p. l'aver sparato un colpo di pistola contro un carabiniere in servizio di controllo, senza colpirlo e senza intenzione di colpirlo, colpo valutato come idoneo a far desistere il milite dal compimento di un atto del suo ufficio).