(massima n. 1)
Agli effetti di quanto previsto dall'art. 338 c.p., per «corpo» politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autoritą collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontą unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontą concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri).