(massima n. 1)
L'applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuitą del fatto, introdotta nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione, dall'art. 14, L. 26 aprile 1990, n. 86, č subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalitą e, quindi non soltanto alla verifica delle conseguenze di carattere patrimoniale. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse essere concessa la detta circostanza attenuante per la particolare intensitą del dolo del pubblico ufficiale).