(massima n. 1)
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, poiché il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. (fatto di particolare tenuità) è subordinato alla verifica delle particolari modalità e circostanze dell'azione, ai mezzi usati ovvero alla valutazione del fatto nella sua globalità, non può assumere rilievo, ai fini della sua configurabilità, la mera considerazione delle sole conseguenze patrimoniali della condotta criminosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito che — sull'unico rilievo della lieve entità del danno cagionato alle persone offese — aveva riconosciuto la sussistenza dell'attenuante predetta a favore di un appartenente alle forze dell'ordine imputato di concussione nei confronti di due cittadini extracomunitari).