(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 e 231, L. fall., sollevata in riferimento all'art. 3, comma 1 della Costituzione, stante il più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto da queste norme rispetto a quello fissato dall'art. 324 c.p. e dall'art. 323, comma 2, c.p., introdotto dalla L. 24 aprile 1990, n. 86, poiché l'uguaglianza tra i cittadini presuppone l'identità di situazioni in un contesto oggettivo, mentre la finalità delle norme incriminatrici in materia fallimentare si caratterizza per la peculiarità della connessione con le funzioni e gli scopi degli istituti fallimentari, il cui normale conseguimento è assicurato da un diverso e più appropriato sistema sanzionatorio voluto dal legislatore.