(massima n. 1)
Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, può trovare applicazione, secondo l'espressa previsione legislativa, al di fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento e riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata, ossia a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. L'ipotesi criminosa, prevista tra i delitti contro la personalità dello Stato, di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, corrisponde a quella, prevista tra i delitti contro l'ordine pubblico, di assistenza agli associati, dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata.