(massima n. 1)
Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione politica mediante associazione o di banda armata riguarda il dare rifugio o fornire vitto a taluna delle persone che partecipano alla banda armata o all'associazione, cioč a singoli componenti e non alla banda nel suo complesso. Ne consegue che risponde di concorso nel rispettivo reato associativo e non del delitto di cui all'art. 307 c.p. colui che presta assistenza o altro aiuto all'associazione o alla banda, sia pure a mezzo di un suo appartenente.