(massima n. 1)
Il dolo specifico, nella previsione dell'art. 306 c.p., estrinsecandosi nel proposito di commettere uno dei delitti contro la personalitā interna o internazionale dello Stato, punibili con le pene dell'ergastolo o della reclusione, non si radica necessariamente nella finalitā di terrorismo o di eversione dello ordine democratico. Ne deriva che quest'ultima finalitā si connota solo come elemento eventuale o secondario del delitto di banda armata, rispetto alla quale č dunque compatibile l'aggravante ex art. 1 della legge n. 15 del 1980. (Fattispecie in tema d'individuazione del termine massimo di custodia preventiva).