(massima n. 1)
La finalitā di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale non č elemento essenziale del delitto di cui all'art. 306 c.p. (banda armata: formazione e partecipazione). Esso si pone come estremo eventuale e secondario rispetto alla sua concretazione secondo il paradigma normativo. Non sussiste pertanto incompatibilitā fra il delitto considerato e la circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 (finalitā di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).