(massima n. 1)
A differenza dei delitti associativi di cui all'art. 270 e 270 bis c.p. dei quali basta soltanto l'in idem placitum consensum rivolto alla costituzione, promozione, organizzazione di una associazione od alla adesione ad essa con i fini previsti da tali norme, da raggiungere violentemente, il delitto di banda armata di cui all'art. 306 c.p. postula un minimo di struttura e di organizzazione od i cui componenti siano tra loro permanentemente vincolati con l'appartenenza di armi al gruppo come tale e di cui i membri abbiano la disponibilità pur se non il possesso, ma senza necessità che si pervenga ad una formazione di tipo militare o burocratico, né che ognuno dei componenti sia armato, né che le armi vengano concretamente usate.