(massima n. 1)
Il dolo specifico del delitto di banda armata, consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o pił delitti contro la personalitą dello Stato indicati dall'art. 306 c.p., rappresenta un elemento di distinzione decisivo fra il delitto di cui all'art. 306 c.p. e l'associazione sovversiva, dato che nella figura delittuosa di cui all'art. 270 c.p. risultano essenziali il fine e la volontą di realizzare violentemente un certo programma politico di per sé anche non costituente reato, mentre manca il fine di commettere un delitto contro la personalitą dello Stato, a parte altri elementi distintivi sia in ordine alla struttura interna e soprattutto alla indispensabile componente dell'armamento come sopra specificata.