(massima n. 1)
Il delitto di banda armata non assorbe o comprende quello di associazione sovversiva ma può coesistere e concorrere con esso. Quando i due fatti, costituenti rispettivamente associazione sovversiva e banda armata, avvengono in tempi diversi, come nel caso che dapprima si costituisca un gruppo diretto a realizzare violentemente uno o più dei programmi indicati nell'art. 270 c.p. e successivamente tale gruppo si dia una struttura di banda armata, mirando così al compimento di un delitto contro la personalità dello Stato, non può invocarsi il principio del ne bis in idem, trattandosi di due fatti distinti e non di un solo fatto più volte addebitato alla medesima persona.