(massima n. 1)
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p. il termine «sovventore» non va inteso in senso civilistico, ossia in riferimento esclusivo alle prestazioni di carattere finanziario, ma in senso largo, comprensivo degli aiuti o soccorsi, in favore dell'intera banda o di taluno dei suoi componenti, di qualsiasi specie, anche in natura, quali il vitto o il rifugio, a meno che, riguardo a questi ultimi, la prestazione non avvenga a favore di singoli componenti la banda. In questo ultimo caso, il fatto, salvo ad integrare gli estremi del favoreggiamento, può realizzare la meno grave ipotesi di cui all'art. 307 c.p.