(massima n. 1)
Nel reato di banda armata, colui il quale collabori con un organizzatore non deve, per ciò solo, rispondere come se fosse uno di essi, ai sensi dell'art. 110 c.p. Poiché infatti il legislatore ha previsto condotte delittuose tipiche e diverse per le varie forme di partecipazione a banda armata, non possono, in tale caso, trovare applicazione i principi in materia di concorso nel reato.