(massima n. 1)
Il reato previsto dal primo comma dell'art. 306 c.p. (bande armate) esige da parte dell'agente una iniziativa programmatica o una preparazione della costituzione dell'associazione mediante una operosa iniziativa che ne determini la nascita, ovvero ancora un'opera di coordinamento dei singoli adepti, in modo da assicurare la vita e l'efficienza della associazione e la disciplina interna e da promuovere l'incremento. Per concretare il delitto č sufficiente una sola di tali attivitā, non essendo richiesto il concorso delle varie qualifiche (organizzatore, promotore, fondatore, sovventore).