(massima n. 1)
La bandiera nazionale č penalmente tutelata dall'art. 292 c.p. non come oggetto in sč (diversamente da quanto di verifica, ad esempio, con riguardo al vilipendio di tombe o di cadavere, per il quale si richiede quindi che la condotta vilipendiosa si concretizzi in atti di materiale manomissione del suo oggetto), ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilitā del reato, richiede quindi soltanto la percepibilitā da parte di altri soggetti e non anche la presenza della res, da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente.