(massima n. 1)
Con il quinto comma dell'art. 280 c.p. il legislatore, stabilendo che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel quarto comma dello stesso articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, ha inteso soltanto vietare il giudizio di comparazione tra le attenuanti eventualmente concesse e le aggravanti delle lesioni gravi o gravissime o della morte delineate nell'art. 280 c.p., senza portare tuttavia nessuna prevenzione all'operativitą delle attenuanti sulla pena stabilita in maniera indipendente per il delitto circostanziato.