(massima n. 1)
L'ipotesi criminosa enunciata nell'art. 278 c.p. non richiede affatto, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato (al quale č equiparato il Sommo Pontefice). Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 278 c.p. non č richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalitā, ma č sufficiente la mera volontā di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita della carica di Capo dello Stato o di Sommo Pontefice. La L. 11 novembre 1947, n. 1, ha modificato gli artt. 276, 277, 278 e 279 del c.p. ed ha abrogato gli artt. 280, 281 e 282, per adeguare il sistema al mutamento dell'istituzione monarchica in quella repubblicana, senza introdurre alcuna disposizione che possa rendere incompatibile il riferimento dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alla norma dell'art. 278 del c.p.