(massima n. 1)
In tema di procacciamento e rivelazione di notizie di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l'elemento costitutivo della «segretezza» o «riservatezza» dei delitti di cui agli artt. 256, 261 e 262 c.p., in ordine al duplice profilo della pertinenza ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione agli interessi pubblici indicati dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e della natura non eversiva dell'ordine costituzionale dei fatti segretati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta sotto il profilo giuridico e logicamente motivata quanto all'apprezzamento del fatto la decisione di merito che aveva considerato idonea a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato la divulgazione di documenti riservati in cui erano descritti compiti e poteri di organismi preposti alla sicurezza internazionale, erano elencati nominativi e qualifiche di funzionari UCSI, e, infine, si faceva riferimento a procedure di copertura per il porto d'armi ed ai documenti di riconoscimento del personale Sismi, mentre aveva escluso la riferibilità di tale tutela al contenuto del documento relativo all'impiego di «Operatori Speciali del Servizio Italiano» nell'organizzazione della «Guerra non ortodossa», finalizzata ad azioni di guerra e di sabotaggio sul territorio nazionale, sulla base del suo carattere eversivo dell'assetto costituzionale).