(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 256 c.p. (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), può essere commesso anche da chi sia già detentore della documentazione sottoposta a segreto, quando tale detenzione, originariamente legittima in virtù dell'incarico di cui era investito il soggetto attivo, sia divenuta illegittima per avere quest'ultimo volontariamente omesso di consegnare la documentazione medesima a chi gli era subentrato in detto incarico.