(massima n. 1)
Non integra il delitto di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione la condotta che abbia ad oggetto notizie riservate, cosģ definite dalle amministrazioni pubbliche interessate, estranee agli interessi che giustificano il segreto di Stato o la cui diffusione non abbia idoneitą offensiva rispetto a detti interessi. (La Corte ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni compiute dal giudice di merito che aveva sottoposto a verifica la riservatezza di un documento letto nel corso di una intervista televisiva, giungendo ad escludere che lo stesso potesse essere riportato alle categorie tutelate dalla norma incriminatrice, in quanto non concernente interessi pubblici ed avente ad oggetto notizie gią rivelate all'autoritą giudiziaria e versate agli atti di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva).