(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 324 del 1998, la quale ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalitą applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da applicare nelle forme del collocamento in comunitą a norma dell'art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 98 c.p., cui fa rinvio l'art. 224, terzo comma, dello stesso codice. In tal caso, la durata minima della misura non potrą essere quella prevista dall'art. 222, secondo comma, c.p., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma sarą quella prevista dall'art. 224, secondo comma, per il riformatorio giudiziario.