(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 c.p. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non č valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall'art. 442 c.p.p., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermitā mentale da un reato punito con l'ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci).