(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 222 c.p., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermitą psichica (art. 88 c.p. ), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolositą sociale derivante da tale infermitą al momento della applicazione della misura non č pił applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003 ) ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolositą sociale dell'imputato mentre non č richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolositą sia ritenuta insussistente.