(massima n. 1)
La determinazione del minimo di durata di ciascuna misura di sicurezza è prefissata dalla legge e deve essere in concreto stabilita dal giudice di sorveglianza, per cui la fissazione di un termine inferiore a quello legale da parte del giudice di cognizione non può vincolare lo stesso giudice di sorveglianza, né può dar luogo a giudicato. Ne consegue che, ove il giudice abbia fissato in sentenza la durata della casa di lavoro applicata ad un delinquente abituale in un anno, il giudice di sorveglianza può e deve stabilire l'esatta misura della durata minima