(massima n. 1)
Il magistrato di sorveglianza, nel disporre un'unica misura di sicurezza nei confronti di persona a carico della quale siano state ordinate varie misure di sicurezza per effetto di condanne penali, č tenuto ad accertare la persistenza ed il grado della pericolositą sociale dell'interessato riferiti al momento dell'applicazione della misura; la relativa valutazione č precipuamente ancorata alla natura e rilevanza dei delitti perpetrati, cui deve aggiungersi una sfavorevole prognosi desunta a norma delle disposizioni contenute negli artt. 133 e 203 c.p. in ordine alla probabilitą che il soggetto commetta in futuro nuovi reati.