(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione lo stato di detenzione, anche se prolungato nel tempo, non č elemento idoneo ad escludere la pericolositā sociale, in quanto la rescissione dei legami con la associazione di appartenenza non č conseguenza diretta dell'allontanamento fisico dai luoghi ove l'attivitā dell'associazione si esplica.