(massima n. 1)
Agli effetti penali la pericolositā sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalitā, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacitā criminale dell'imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 c.p.. (Nella specie č stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolositā, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).