(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 200, comma 1, c.p. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione va interpretato nel senso che non potrā mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre č possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura; deve invero considerarsi che il principio di irretroattivitā della legge penale, di cui agli artt. 25, comma 2 della Costituzione e 2 comma 1, c.p., riguarda le norme incriminatrici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto č previsto come reato e non invece le misure di sicurezza.