(massima n. 1)
La confisca, come tutte le misure di sicurezza, č regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione (art. 200 c.p.), cioč al tempo nel quale il presupposto della sua applicazione č divenuto apprezzabile o č stato apprezzato dal giudice come tale. Ne consegue l'applicabilitā della confisca ex art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, conv. in L. 8 agosto 1994 n. 501 anche in ipotesi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta norma.