(massima n. 1)
La reiterazione della concessione del perdono giudiziale č consentito, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale č giā stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza dell'unicitā del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza.