(massima n. 1)
Il giudizio inerente alla concessione o al diniego del perdono giudiziale, pił che involgere una diagnosi completa del passato del minore infradiciottenne, comporta un giudizio prognostico sul futuro dello stesso e, quindi, sulla possibilitą che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del prevenuto in termini di ragionevole prevedibilitą e con una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito. Tale apprezzamento implica necessariamente l'esame oltre che della gravitą del fatto e della modalitą esecutiva di esso, della personalitą del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e susseguente al reato, di guisa che, alla stregua degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell'art. 133 c.p., condizione essenziale per l'applicazione del perdono stesso č la ragionevole presunzione della futura buona condotta.