(massima n. 1)
Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena non si fondano sugli stessi presupposti e criteri, stante il diverso effetto che da ciascuno di essi deriva, rappresentato nel primo dalla estinzione del reato che segue immediatamente alla irrevocabilità della sentenza che lo applica, mentre nel secondo tale effetto è differito nel tempo e subordinato alle condizioni previste dalla legge. Non è contraddittoria la motivazione della sentenza che negando l'uno abbia concesso l'altro e viceversa, con l'unico obbligo del giudice di indicare adeguatamente le ragioni della sua scelta, obbligo che può ritenersi soddisfatto quando il giudice di merito, in considerazione della ratio e della finalità dei due istituti, giunga alla conclusione — evidenziando anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. ed altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo — dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto.