(massima n. 1)
In forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 1973 e 154 del 1976, la reiterazione della concessione del perdono giudiziale č consentita, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale č giā stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza della unicitā del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza, ma non anche in relazione ai reati commessi successivamente.