(massima n. 1)
Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell'imputato non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali.