(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolositą del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".