(massima n. 1)
La mancata comparizione dell'imputato — al quale sia previamente notificato il verbale di udienza con l'espresso avviso che detta notificazione è preordinata a consentire l'accettazione della remissione della querela e che essa può avere luogo anche tacitamente, non comparendo all'udienza di rinvio — assume l'inequivoca valenza di manifestazione della volontà di accettazione della querela.