(massima n. 1)
La buona fede, che qualifica il possesso idoneo ex art. 1148 c.c. a determinare l'acquisto dei frutti della cosa posseduta fino al giorno della domanda giudiziale di restituzione, da una parte si presume (ex art. 1147, terzo comma, c.c.) d'altra parte prescinde dall'esistenza di un titolo mentre č rilevante (ex art. 1147, primo comma, citato) la cosiddetta opinio domini, ossia il ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietā od altro diritto reale senza ledere la sfera altrui.