(massima n. 1)
L'obbligo di restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale posto dall'art. 1148 c.c. a carico del possessore si estende anche ai frutti prodotti dal bene a seguito dell'intervento dello stesso possessore, rilevando, a vantaggio di questi, tale intervento ai soli fini del rimborso delle spese, a norma del successivo art. 1149.