(massima n. 1)
La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., tanto pił quando non risulti, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione e non emergano elementi che rendano palese l'incapacitą di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti.