(massima n. 1)
I ricoveri previsti dall'art. 148 c.p. costituiscono modalitą di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolositą sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare.