(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 133 bis c.p. circa le condizioni economiche del reo — aumento fino al triplo e/o diminuzione fino ad un terzo della pena pecuniaria — le dette condizioni non debbono essere previamente contestate all'imputato come «circostanza», poiché, a seguito della modifica apportata dall'art. 101 legge 24 novembre 1981, n. 689, agli artt. 24 e 26 c.p., le condizioni economiche del reo sono state eliminate dal titolo II del codice penale ed inserite nell'art. 133 bis stesso codice fra i criteri di applicazione della pena. Tale diversa collocazione ha comportato l'eliminazione del carattere di «circostanza» di dette condizioni economiche e la configurazione di esse come parametro di riferimento ai fini della determinazione della pena. Pertanto l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di un reato punibile con pena — solo o anche — pecuniaria, deve svolgere ogni difesa anche in relazione al possibile aumento fino al triplo del massimo della pena edittale, mentre alla accusa spetta l'onere di fornire prova della particolarmente elevata consistenza patrimoniale del reo ed al giudice l'obbligo di svolgere un ponderato e completo apprezzamento della detta situazione economico-patrimoniale, dando adeguata e congrua motivazione delle scelte al riguardo operate nonché degli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di condanna, a pene quantificate nel massimo edittale ed aumentate del triplo, corredata da motivazione inadeguata e insoddisfacente).