(massima n. 1)
È onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare la tardività della querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in quanto, a fronte dell'allegazione da parte dell'imputato di una serie di elementi volti a dimostrare la intempestività della querela, i giudici di merito si erano sottratti ad ogni doverosa indagine al riguardo).