(massima n. 1)
La norma dell'art. 123 c.p. non può essere intesa nel senso che soltanto se viene accertata la colpevolezza del concorrente in seguito al giudizio deve ritenersi che esattamente la querela sia stata estesa anche a lui, ma nel senso che l'estensione si verifica nei confronti di tutti quelli cui viene attribuita dall'organo istruttorio la commissione del reato.