(massima n. 1)
Le aggravanti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 112 c.p. sono compatibili anche quando la determinazione avvenga nei confronti del minore da parte del genitore. La prima circostanza, infatti, presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro che, anche qualora derivi da una peculiare posizione nella famiglia, non si esaurisce nella titolaritą della potestą genitoriale, ma comprende ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione nell'ambito familiare, la seconda sottende una situazione di inferioritą derivante dalla minorata capacitą di intendere e di volere, non collegata ad una relazione con un terzo, sicché la determinazione sarą ben pił efficace quando sussistano entrambe le situazioni sopra indicate.