(massima n. 1)
Per la configurabilitā dell'aggravante del numero delle persone non č necessario che tutti i concorrenti si siano resi autori della condotta tipica, essendo sufficiente la semplice partecipazione criminosa, ai cui fini basta anche la sola presenza sul luogo del delitto, purché sia valsa da sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore.